Proroga scadenze fiscali per ISA e Forfettari: nuovo termine per saldo e acconti.
Il Vice Ministro dell'Economia e delle Finanze On. Maurizio Leo (Fratelli d'Italia)
Proroga scadenze della dichiarazione dei redditi 2025 .
Il Consiglio dei Ministri, riunito ieri a Palazzo Chigi, ha approvato un nuovo decreto-legge in materia fiscale.
Tra le principali misure adottate, è prevista la proroga delle scadenze per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi 2025.
Il decreto posticipa dal 30 giugno al 21 luglio 2025 la scadenza per il versamento del saldo 2024 e dell’acconto 2025 delle imposte IRPEF, IRES e IRAP per:
• i soggetti ISA (Indicatori sintetici di affidabilità);
• i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio;
• i soci di società, associazioni e imprese che applicano gli ISA.
Il termine slitta al 21 luglio in quanto il 20 cade di domenica.
Sarà inoltre possibile effettuare i pagamenti fino al 20 agosto 2025, con una maggiorazione dello 0,40%.
La proroga riguarda anche l’imposta sostitutiva prevista dagli articoli 20-bis e 31-bis del D.Lgs. n. 13/2024, relativa al reddito concordato.
Importante: la proroga non si applica alle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo.
1ª rata: Scadenza ordinaria 21 luglio, proroga 20 agosto, interessi 0,00%.
2ª rata: Scadenza ordinaria 31 luglio, proroga 16 settembre, interessi 0,18%.
3ª rata: Scadenza ordinaria 20 agosto, proroga 16 ottobre, interessi 0,51%.
4ª rata: Scadenza ordinaria 16 settembre, proroga 16 ottobre, interessi 0,84%.
5ª rata: Scadenza ordinaria 16 ottobre, proroga 17 novembre, interessi 1,17%.
6ª rata: Scadenza ordinaria 18 novembre, proroga 16 dicembre, interessi 1,50%.
7ª rata: Scadenza ordinaria 16 dicembre, nessuna proroga, interessi 1,83%.
Nota: In caso di versamento posticipato, gli importi da rateizzare devono essere maggiorati dello 0,40%.
Le dichiarazioni dei redditi e IRAP relative all’anno 2024, con scadenza originaria al 31 ottobre 2024, saranno considerate tempestive se inviate entro l’8 novembre 2024.
Tuttavia:
• non è previsto il rimborso per chi ha già effettuato il ravvedimento operoso;
• la proroga non consente l’accesso al concordato preventivo biennale (scadenza 12 dicembre 2024) né al ravvedimento speciale (art. 2-quater, D.L. n. 113/2024).